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Vacanze e Terremoti: Si può avere il rimborso?
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Ho acquistato un viaggio a Ischia con una tariffa non rimborsabile. Dopo il terremoto che ha colpito l’isola ho deciso di disdire. Ho diritto alla restituzione di quanto pagato dal momento che la causa del mancato viaggio è una calamità naturale?
Il terremoto che ha colpito Casamicciola è stato di breve intensità e non ha creato ripercussioni su tutta l’isola, pertanto se il viaggio non riguarda una struttura resa inagibile o comunque dichiarata a rischio, il consumatore non può recedere dal contratto senza perdere tutto o parte del prezzo pagato, a seconda della tariffa di cui ha agevolato. Questo perché se l’albergatore è nella possibilità di offrire la prestazione, che sia un viaggio organizzato, una camera d’albergo o altro, il consumatore ha solo la facoltà di recedere dal contratto pagando però la penale prevista o, in caso di tariffe non rimborsabili, l’intero corrispettivo.
Diverso è il caso in cui ci sia una raccomandazione da parte del Ministero ad evitare di recarsi presso la località prenotata, o la chiusura dello spazio aereo in caso di biglietto aereo. In queste situazioni, infatti, il consumatore può recedere senza pagare alcuna penale. Quando le calamità naturali sono talmente gravi da non assicurare una vacanza serena, la comprensibile paura di nuove scosse e di possibili ripercussioni sul piano della salute e dell’incolumità fisica vanifica lo scopo di piacere del viaggio stesso, rendendo nullo il contratto. Pertanto chi non intenda più recarsi nelle aree coinvolte dal sisma, quando di notevole intensità, come è accaduto sull’isola di Kos e a Bodrum, può ottenere il rimborso integrale di quanto pagato senza alcuna penale, o concordare con l’agenzia di viaggio una meta alternativa. Invero, il Codice del Consumo in tema di tutela del consumatore nell’acquisto di pacchetti turistici tutto compreso ha stabilito che, qualora il recesso del consumatore da un pacchetto-vacanza dipenda da fatto non imputabile al consumatore stesso, come sommosse, atti di terrorismo, epidemie, eccetera, l’operatore turistico deve restituire quanto incassato
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