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Quando il commercialista sbaglia. Cosa fare?

Autore: avv. Patrizia Cappiello | Pubblicato Maggio 2017 in Cucina

“Il mio commercialista ha presentato una dichiarazione sbagliata, da tali errori è derivata una verifica fiscale che ha comportato l’irrogazione di sanzioni nei miei confronti.
Posso rivalermi contro il commercialista?”

Il commercialista, al pari di ogni altro profes­sionista, esercita una professione di natura intellettuale, disciplinata dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile. Di norma l’obbligazione assunta da un professionista intellettuale nell’eserci­zio della propria attività deve qualificarsi come obbli­gazione di mezzi in quanto questi si impegna sempli­cemente ad una attività diligente in vista del risultato stesso, che può anche non essere raggiunto (si pensi al dietologo che prescrive un regime alimentare in vi­sta di un dimagrimento).

Nel caso del commercialista, l’impegno a predi­sporre una dichiarazione dei redditi configura una obbligazione di mezzi e, quindi, l’inadempimento del professionista dovrà essere desunto non dal mancato raggiungimento del risultato utile (cioè evitare accer­tamenti) ma sarà valutato alla stregua del dovere di diligenza, che deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata. L’attività professionale deve sempre essere basata sul massimo scrupolo, comportamenti improntati ad incuria o impruden­za sono, dunque, fonte di responsabilità.

Dal momento del conferimento dell’incarico si instaura tra il professionista ed il cliente un rappor­to che attribuisce al cliente la pretesa di esigere lo svolgimento della specifica attività oggetto del con­tratto. Da ciò deriva che il consulente fiscale ha nei confronti del proprio cliente una responsabilità di natura contrattuale che implica, in caso di ina­dempimento, l’obbligo da parte del consulente di risarcire i danni subiti dal cliente.
Per quanto riguarda l’ambito del danno risarcibile, se l’inadempimento è stato colposo, il professionista è tenuto a risarcire i danni che potevano prevedersi al momento nel quale è sorta l’obbligazione, siffatto danno oggetto di risarcimento è tendenzialmente di natura patrimoniale.
In un’azione di risarcimento per responsabilità pro­fessionale la posizione del creditore (il cliente) oltre a provare il rapporto tra lui e il professionista dovrà dare la prova della negligenza di questi, quindi dovrà prova­re la difettosa o inadeguata prestazione professionale, l’esistenza del danno ed il rapporto di causalità.