
Quando il commercialista sbaglia. Cosa fare?

“Il mio commercialista ha presentato una dichiarazione sbagliata, da tali errori è derivata una verifica fiscale che ha comportato l’irrogazione di sanzioni nei miei confronti.
Posso rivalermi contro il commercialista?”
Il commercialista, al pari di ogni altro professionista, esercita una professione di natura intellettuale, disciplinata dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile. Di norma l’obbligazione assunta da un professionista intellettuale nell’esercizio della propria attività deve qualificarsi come obbligazione di mezzi in quanto questi si impegna semplicemente ad una attività diligente in vista del risultato stesso, che può anche non essere raggiunto (si pensi al dietologo che prescrive un regime alimentare in vista di un dimagrimento).
Nel caso del commercialista, l’impegno a predisporre una dichiarazione dei redditi configura una obbligazione di mezzi e, quindi, l’inadempimento del professionista dovrà essere desunto non dal mancato raggiungimento del risultato utile (cioè evitare accertamenti) ma sarà valutato alla stregua del dovere di diligenza, che deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata. L’attività professionale deve sempre essere basata sul massimo scrupolo, comportamenti improntati ad incuria o imprudenza sono, dunque, fonte di responsabilità.
Dal momento del conferimento dell’incarico si instaura tra il professionista ed il cliente un rapporto che attribuisce al cliente la pretesa di esigere lo svolgimento della specifica attività oggetto del contratto. Da ciò deriva che il consulente fiscale ha nei confronti del proprio cliente una responsabilità di natura contrattuale che implica, in caso di inadempimento, l’obbligo da parte del consulente di risarcire i danni subiti dal cliente.
Per quanto riguarda l’ambito del danno risarcibile, se l’inadempimento è stato colposo, il professionista è tenuto a risarcire i danni che potevano prevedersi al momento nel quale è sorta l’obbligazione, siffatto danno oggetto di risarcimento è tendenzialmente di natura patrimoniale.
In un’azione di risarcimento per responsabilità professionale la posizione del creditore (il cliente) oltre a provare il rapporto tra lui e il professionista dovrà dare la prova della negligenza di questi, quindi dovrà provare la difettosa o inadeguata prestazione professionale, l’esistenza del danno ed il rapporto di causalità.
Articoli Cucina
- Mele caramellate al cioccolato
- Involtini sogliola e prosciutto crudo
- Vino novello e caldarroste L’abbinamento perfetto
- Lasagna di asparagi e gamberi
- Scarti di gusto - Pesto di ciuffetti di carota
- Formaggio fai da te: la panna da affioramento
- Castagne: Le ricette per tutti i gusti
- Zucca: Virtu' e ricette locali
- Il bon ton dell’espresso: regole fondamentali
- Mandarini Ripieni
- Zucchine 4 ricette facili e sfiziose
- Carciofo nel carciofo con profumo di agrumi proposta dallo Chef Rubina Rovini
- Fave: Le ricette da provare subito
- Tè Matcha:protegge la pelle dal sole e dall'invecchiamento
- Formaggio fai da te: il formaggio primo sale
- Pizza alla Barbabietola
- Consuma meno sale con il gomasio
- Golden Milk: latte d'oro alla curcuma